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ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE
ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI
• predisporre i registri IVA
• entro 15 gg. dall'accettazione dell'incarico di Curatore (art. 29 L.F.)
comunicare al R.I. i dati necessari per un eventuale ammissione al passivo
della procedura.
• entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all’Agenzia delle Entrate la
dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 DPR
633/72). In caso di presentazione cartacea sarà opportuno allegare una copia
in carta semplice dell’estratto della sentenza di fallimento.
• entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili, presentare al
Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio
della procedura
• entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e
registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i
termini non sono scaduti (art 74/bis D.P.R. 633/72)
• entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74
bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis D.P.R. 633/72 ed
art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98) (può essere presentata direttamente
all’Agenzia delle Entrate competente mediante consegna manuale o spedizione
per raccomandata oppure trasmessa in via telematica)
• presentare la dichiarazione IVA dell’anno solare precedente (Art. 8 -
comma 4 – D.P.R.322/1998) (in pratica:
-se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 31.03: la scadenza è quella
ordinaria (30.09);
-se la nomina è compresa tra il 1.4 e il 31.07: la scadenza è 4 mesi dalla
nomina;
-se la nomina è dopo il 31.07: per il curatore non vi è obbligo di
presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.)
• ricordarsi che l’eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA
modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può
essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali
dichiarazioni come dichiarazioni annuali. La recentissima
sentenza
n. 87/36/05, depositata il 18 ottobre 2005 dalla sezione 36 della
Commissione tributaria regionale di Roma, esamina la spinosa questione dei
termini nei quali effettuare la richiesta di rimborso dell'Iva versata in
eccedenza, ai sensi dell'articolo 30 del Dpr 633/1972
• entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina, presentare la
dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal
curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 183 D.P.R. 917/86
ed art. 5, quarto comma, D.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP
• in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di
persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione
dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR
42/88)
• accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio precedente (quest’adempimento non è
previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in
ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E’
comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal
legale rappresentante)
• accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione
modello 770 relativa all’esercizio precedente (quest’adempimento non è
previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in
ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E’
comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal
legale rappresentante)
ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA
• entro 30 giorni dalla vendita di beni mobili aziendali, eseguire la
fatturazione
• annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per
conto del fallimento dall’Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali
versamenti periodici (art. 74/bis DPR 633/72)
• mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) effettuare la
liquidazione dell’IVA (solo se sono state registrate operazioni imponibili)
• nei termini ordinari, versare l’eventuale IVA dovuta
• in riferimento ai fallimenti in essere al 30/11/1997 il versamento
dell’IVA e delle imposte dirette, anche se effettuato tardivamente, non
comporta l’addebito di sanzioni né di interessi, sempre che venga effettuato
entro 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto finale (art.
6-bis D.L. 328/97)
(il D.L. 328/97 fa riferimento a norme sanzionatorie ormai abrogate, ma è da
ritenersi applicabile anche alla più recente disciplina sulle sanzioni
amministrative)
• ogni anno, entro la data prevista, compilare e presentare la dichiarazione
IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione
trimestrale) (art. 74/bis DPR 633/72)
(Per l’anno del fallimento, la dichiarazione comprende due moduli: il primo
per le operazioni dal 1° gennaio alla data del fallimento già ricomprese
nella dichiarazione modello 74 bis; il secondo le operazioni dalla data del
fallimento al 31.12)
• entro il 27.12, versare l’acconto IVA (solo se dovuto)
• se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA sono concluse, può
essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter
richiede a rimborso l’eventuale credito maturato (Circolare Ministeriale 28
gennaio 1992, n. 3)
• solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP
• in caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria
della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione
del processo
Per la riassunzione e/o per l’inizio di nuove controversie, chiedere la
nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela
• effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a
soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG,
curatore, ecc.
• entro il 28 febbraio di ogni anno rilasciare ai soggetti cui è stata
effettuata la ritenuta nell’anno precedente la relativa certificazione (ivi
compreso il CUD per i dipendenti)
• entro il 30 luglio di ogni anno presentare il modello 770 se nell’anno
solare precedente sono state effettuate ritenute
ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI
• emettere eventuale fattura (salvo che si tratti di beni personali)
(si ritiene che la fattura, ai sensi dell’art. 74 bis DPR 633/72 e art. 6 –
2° comma lettera a), debba essere emessa entro 30 giorni dalla data del
versamento del saldo prezzo)
• entro 30 giorni dalla vendita, versare le eventuali imposte sul
trasferimento (registro, ipotecarie catastali)
• entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento, effettuare il
pagamento dell’ICI per il periodo di possesso da parte del fallimento (e
presentare la dichiarazione a meno che per l’atto non si siano applicate le
procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs 18/12/1997 n. 463)
• Nel caso in cui il trasferimento dell’immobile avvenga con decreto di
trasferimento del G.D.:
- appena firmato il decreto di trasferimento, richiedere in Cancelleria il
numero di repertorio ed informarsi sugli importi delle imposte da pagare
(sul sito www.agenziaentrate.it sezione “Servizi” o presso l’Ufficio del
Registro all’interno del Tribunale - Via dell’Anguillara – 2° Piano)
- una volta avuti i conteggi da parte dell’Ufficio del Registro presentare
apposita istanza al G.D. per l’autorizzazione ai pagamenti (da effettuarsi
entro 30 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento, con
modello F23 presso una banca o presso il Concessionario, portando poi la
ricevuta all’Ufficio del Registro presso il Tribunale unitamente alla
richiesta di registrazione Modello RR)
ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA
• registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono
emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale (semprechè
il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la
dichiarazione di cessazione. Si consiglia comunque di dare comunicazione
all’Agenzia delle Entrate competente delle note di variazione ricevute)
• entro 30 giorni dalla chiusura, presentare dichiarazione di cessazione ai
fini IVA (Art. 35 DPR 633/72) (se non fatto in precedenza)
• entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura, presentare
dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data
di chiusura) (art 5 – 4° comma - DPR 322/98). Presentare la dichiarazione
IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio
(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati
nel corso della procedura – R.M. 154 del 24.5.2002)
• in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di
persone, spedire copia della dichiarazione all’imprenditore ed ai soci
• l’anno successivo alla chiusura, entro il 31 luglio, presentare la
dichiarazione annuale IVA (art. 74/bis DPR 633/72)
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