ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE


ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

• predisporre i registri IVA
• entro 15 gg. dall'accettazione dell'incarico di Curatore (art. 29 L.F.) comunicare al R.I. i dati necessari per un eventuale ammissione al passivo della procedura.
• entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 DPR 633/72). In caso di presentazione cartacea sarà opportuno allegare una copia in carta semplice dell’estratto della sentenza di fallimento.

• entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili, presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura

• entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis D.P.R. 633/72)

• entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis D.P.R. 633/72 ed art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98) (può essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate competente mediante consegna manuale o spedizione per raccomandata oppure trasmessa in via telematica)

• presentare la dichiarazione IVA dell’anno solare precedente (Art. 8 - comma 4 – D.P.R.322/1998) (in pratica:
-se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 31.03: la scadenza è quella ordinaria (30.09);
-se la nomina è compresa tra il 1.4 e il 31.07: la scadenza è 4 mesi dalla nomina;
-se la nomina è dopo il 31.07: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.)

• ricordarsi che l’eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali. La recentissima sentenza n. 87/36/05, depositata il 18 ottobre 2005 dalla sezione 36 della Commissione tributaria regionale di Roma, esamina la spinosa questione dei termini nei quali effettuare la richiesta di rimborso dell'Iva versata in eccedenza, ai sensi dell'articolo 30 del Dpr 633/1972

• entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 183 D.P.R. 917/86 ed art. 5, quarto comma, D.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP

• in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR 42/88)

• accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente (quest’adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E’ comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante)

• accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello 770 relativa all’esercizio precedente (quest’adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E’ comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante)


ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

• entro 30 giorni dalla vendita di beni mobili aziendali, eseguire la fatturazione

• annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto del fallimento dall’Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (art. 74/bis DPR 633/72)

• mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) effettuare la liquidazione dell’IVA (solo se sono state registrate operazioni imponibili)

• nei termini ordinari, versare l’eventuale IVA dovuta

• in riferimento ai fallimenti in essere al 30/11/1997 il versamento dell’IVA e delle imposte dirette, anche se effettuato tardivamente, non comporta l’addebito di sanzioni né di interessi, sempre che venga effettuato entro 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto finale (art. 6-bis D.L. 328/97)
(il D.L. 328/97 fa riferimento a norme sanzionatorie ormai abrogate, ma è da ritenersi applicabile anche alla più recente disciplina sulle sanzioni amministrative)

• ogni anno, entro la data prevista, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74/bis DPR 633/72)
(Per l’anno del fallimento, la dichiarazione comprende due moduli: il primo per le operazioni dal 1° gennaio alla data del fallimento già ricomprese nella dichiarazione modello 74 bis; il secondo le operazioni dalla data del fallimento al 31.12)

• entro il 27.12, versare l’acconto IVA (solo se dovuto)

• se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiede a rimborso l’eventuale credito maturato (Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3)

• solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP

• in caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione del processo
Per la riassunzione e/o per l’inizio di nuove controversie, chiedere la nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela

• effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG, curatore, ecc.

• entro il 28 febbraio di ogni anno rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell’anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti)

• entro il 30 luglio di ogni anno presentare il modello 770 se nell’anno solare precedente sono state effettuate ritenute

ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

• emettere eventuale fattura (salvo che si tratti di beni personali)
(si ritiene che la fattura, ai sensi dell’art. 74 bis DPR 633/72 e art. 6 – 2° comma lettera a), debba essere emessa entro 30 giorni dalla data del versamento del saldo prezzo)

• entro 30 giorni dalla vendita, versare le eventuali imposte sul trasferimento (registro, ipotecarie catastali)

• entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento, effettuare il pagamento dell’ICI per il periodo di possesso da parte del fallimento (e presentare la dichiarazione a meno che per l’atto non si siano applicate le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs 18/12/1997 n. 463)

• Nel caso in cui il trasferimento dell’immobile avvenga con decreto di trasferimento del G.D.:
- appena firmato il decreto di trasferimento, richiedere in Cancelleria il numero di repertorio ed informarsi sugli importi delle imposte da pagare (sul sito www.agenziaentrate.it sezione “Servizi” o presso l’Ufficio del Registro all’interno del Tribunale - Via dell’Anguillara – 2° Piano)
- una volta avuti i conteggi da parte dell’Ufficio del Registro presentare apposita istanza al G.D. per l’autorizzazione ai pagamenti (da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento, con modello F23 presso una banca o presso il Concessionario, portando poi la ricevuta all’Ufficio del Registro presso il Tribunale unitamente alla richiesta di registrazione Modello RR)


ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA

• registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale (semprechè il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Si consiglia comunque di dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente delle note di variazione ricevute)

• entro 30 giorni dalla chiusura, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (Art. 35 DPR 633/72) (se non fatto in precedenza)

• entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art 5 – 4° comma - DPR 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio
(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura – R.M. 154 del 24.5.2002)

• in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di persone, spedire copia della dichiarazione all’imprenditore ed ai soci

• l’anno successivo alla chiusura, entro il 31 luglio, presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 74/bis DPR 633/72)